Le commissioni hanno il compito di consultarsi preliminarmente sugli affari assegnati loro e di inoltrare proposte al relativo Consiglio, in stretta collaborazione con il Consiglio federale.
49a legislatura
Il Consiglio nazionale dispone di 11 commissioni permanenti:
9 commissioni legislative e 2 commissioni di vigilanza.
Il Consiglio degli Stati dispone di 11 commissioni permanenti:
9 commissioni legislative e 2 commissioni di vigilanza.
Le commissioni del Consiglio nazionale si compongono di 25 membri, quelle del Consiglio degli Stati di 13.
Le commissioni sono inoltre incaricate, nei settori della politica federale assegnati loro dagli Uffici, di seguire regolarmente l'evoluzione sociale e politica e di proporre soluzioni ai problemi rilevati (per mezzo di un'iniziativa commissionale).
Le commissioni si riuniscono in media per 3 o 4 giorni ogni trimestre.
Verbali delle sedute
I verbali delle sedute delle commissioni - la cui procedura di diffusione in seno al Parlamento è disciplinata dall'articolo 6 dell'ordinanza sull'amministrazione del Parlamento (OLPA) - non sono accessibili al pubblico, a differenza dei verbali delle sedute del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati, pubblicati nel Bollettino ufficiale e consultabili liberamente.
Le eccezioni a tale regola (consultazione a fini di ricerca, in particolare) sono enumerate nell'articolo 7 capoverso 1 OLPA.