Quadro istuzionale
Integrato nei Servizi del Parlamento, il CPA è aggregato amministrativamente alla Segreteria delle CdG.
Il CPA svolge la sua attività scientifica in modo autonomo. Lavora in base ai singoli mandati conferitigli dalle commissioni parlamentari. Si ispira agli standard della Società svizzera di valutazione e delle società internazionali specializzate in questo settore. Coordina le sue attività con quelle degli altri organi di controllo della Confederazione e intrattiene contatti con le università, gli istituti di ricerca privati e gli organi di valutazione pubblici svizzeri o esteri.
Basi legali e diritti d`informazione del CPA
I compiti e il funzionamento del CPA sono disciplinati dalla legge sul Parlamento (LParl) e dall’ordinanza sull’amministrazione parlamentare (Oparl). Questi atti normativi riconoscono al CPA diritti d’informazione molto estesi (cfr. art. 67 e 153 LParl, art. 10 Oparl):
- il CPA ha il diritto di corrispondere direttamente con tutte le autorità, servizi ufficiali e altri titolari di compiti federali, nonché di ottenere da essi qualsiasi documento e informazione utile ai suoi lavori;
- il segreto d’ufficio non può essergli opposto;
- il CPA può far capo a periti esterni all’Amministrazione e conferire loro i diritti necessari;
- provvede a tutelare le proprie fonti di informazione e assicura la riservatezza dei risultati delle proprie valutazioni sino alla pubblicazione dei rapporti da parte delle commissioni.