L'Assemblea federale |
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L'Assemblea federale consta di due Camere, il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati; le due Camere sono dotate delle stesse competenze. A differenza dei parlamentari della maggior parte degli altri Paesi, i parlamentari svizzeri non sono professionisti, ma svolgono il loro mandato a titolo accessorio. Per questo motivo riferendosi all'Assemblea federale si parla di Parlamento di milizia. |
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Il Consiglio nazionale |
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Il Consiglio nazionale rappresenta il popolo svizzero e conta 200 membri, ciò che equivale attualmente a un seggio ogni 35mila abitanti. Ogni Cantone costituisce una circoscrizione elettorale che elegge almeno un rappresentante anche se la sua popolazione è inferiore a 36mila abitanti. |
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| Ripartizione dei seggi per gruppo parlamentare |
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Details |
I deputati all'Assemblea federale si riuniscono in gruppi e non in partiti. I gruppi comprendono membri di un medesimo partito o di partiti con un orientamento simile. Un gruppo non coincide quindi sempre con un partito. Per formare un gruppo sono necessari almeno cinque membri di un consiglio. |
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| Il presidente del Consiglio nazionale 2011 / 2012 |
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Hansjörg Walter UDC / TG |
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Il Consiglio degli Stati |
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Il Consiglio degli Stati è composto da 46 deputati dei Cantoni svizzeri. I Cantoni di Obvaldo, Nidvaldo, Basilea Città, Basilea Campagna, Appenzello Esterno e Appenzelleo Interno eleggono un deputato ciascuno; gli altri Cantoni, due. |
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| Ripartizione dei seggi per gruppo parlamentare |
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| Il presidente del Consiglio degli Stati 2011 / 2012 |
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Hans Altherr PLR.I Liberali / AR |
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L'Assemblea federale plenaria |
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Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati si riuniscono in Assemblea federale plenaria sotto la direzione del presidente del Consiglio nazionale per procedere alle elezioni; risolvere i conflitti di competenza tra le autorità federali supreme; decidere sulle domande di grazia. |
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Le commissioni |
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Le commissioni hanno il compito di consultarsi preliminarmente sugli affari assegnati loro e di inoltrare proposte al relativo Consiglio, in stretta collaborazione con il Consiglio federale. Le commissioni del Consiglio nazionale si compongono di 25 membri, quelle del Consiglio degli Stati di 13. |
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Le sessioni |
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La sessione è il periodo durante il quale il Parlamento si riunisce per deliberare. Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli stati si riuniscono quattro volte all'anno, per sessioni ordinarie di una durata di tre settimane ciascuna. Inoltre una sessione supplementare chiamata sessione speciale è organizzata quando le sessioni ordinarie non permettono di esaminare la totalità degli oggetti pronti a essere trattati; ogni consiglio può decidere di riunirsi in sessione speciale indipendentemente dall'altro consiglio. Infine, il Parlamento può riunirsi in sessione straordinaria su domanda sia di un quarto dei membri di una Camera, sia del Consiglio federale. |
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Servizi del Parlamento |
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Sono a disposizione delle due Camere e dei loro organi per pianificare e organizzare le sessioni e le sedute delle commissioni,sbrigare i lavori di segreteria e preparare i rapporti, i protocolli e le traduzioni,procurare e archiviare i documenti, fornire consulenza ai parlamentari su questioni materiali e procedurali. Sono diretti dal Segretario generale dell'Assemblea federale, Christoph Lanz. |
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