L'Assemblea federale emana norme di diritto sotto forma di legge federale o ordinanza. Gli altri atti sono emanati sotto forma di decreto federale; il decreto federale non sottostante a referendum è definito decreto federale semplice.
Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di:
- esercizio dei diritti politici
- restrizioni dei diritti costituzionali
- diritti e doveri delle persone
- cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi
- compiti e prestazioni della Confederazione
- obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto federale
- organizzazione e procedura delle autorità federali
Referendum obbligatorio
Volk und Ständen werden zur Abstimmung unterbreitet:
- le modifiche della Costituzione
- l'adesione a organizzazioni di sicurezza collettiva o a comunità sopranazionali
- le leggi federali dichiarate urgenti, prive di base costituzionale e con durata di validità superiore a un anno; tali leggi devono essere sottoposte a votazione entro un anno dalla loro adozione da parte dell'Assemblea federale
Sottostanno al voto del Popolo:
- le iniziative popolari per la revisione totale della Costituzione
- le iniziative popolari per la revisione parziale della Costituzione presentate in forma di proposta generica e respinte dall'Assemblea federale
- la decisione di procedere o no a una revisione totale della Costituzione, in caso di disaccordo fra le due Camere su tale decisione
Referendum facoltativo
Su richiesta di 50'000 aventi diritto di voto o di 8 Cantoni sono sottoposti al voto del Popolo:
- le leggi federali
- le leggi federali dichiarate urgenti e con durata di validità superiore a un anno
- i decreti federali, per quanto previsto dalla Costituzione o dalla legge
- i trattati internazionali
- di durata indeterminata e indenunciabili
- prevedenti l'adesione a un'organizzazione internazionale
- implicanti un'unificazione mulitlaterale del diritto
L'Assemblea federale può sottoporre al referendum facoltativo altri trattati internazionali.