Tutti gli oggetti sono esaminati successivamente da ogni Camera. I presidenti delle Camere stabiliscono di volta in volta quale Consiglio tratterà per primo un oggetto (Consiglio prioritario). Quindi si riunisce la commissione incaricata dell’esame preliminare. Se si tratta di una commissione del Consiglio nazionale, essa designa due suoi membri in qualità di relatori (l’uno di lingua tedesca, l’altro di lingua francese). Al Consiglio degli Stati vi è invece un solo relatore.
Il presidente apre dapprima la discussione generale dedicata all’entrata in materia. Dopodichè si svolge la discussione articolo per articolo (deliberazione di dettaglio). Gli emendamenti proposti dalla commissione sono implicitamente accettati se non sono controversi. Ogni deputato ha facoltà di proporre ulteriori emendamenti. Dopo l’approvazione di tutti gli articoli, con o senza emendamenti, la Camera procede alla votazione sul complesso.
Se le decisioni delle due Camere divergono si applica la procedura di appianamento delle divergenze. Se dopo tre deliberazioni in ciascuna Camera sussistono ancora divergenze, viene istituita una conferenza di conciliazione allo scopo di conseguire un’intesa.
Se le decisioni delle due Camere concordano e se si tratta di una modifica costituzionale, di una legge o di un decreto sottoposto a referendum obbligatorio o facoltativo, o di un’ordinanza dell’Assemblea federale, i due Consigli procedono alla votazione finale nel corso dell’ultima seduta della sessione.
Se una delle due Camere decide a due riprese di non entrare in materia su un progetto, esso è tolto dal ruolo degli oggetti che l’Assemblea federale deve trattare.
Una volta decisa l’entrata in materia, entrambe le Camere possono decidere di rinviare tutto o parte del progetto al Consiglio federale o alla Commissione per riesame o emendamento.